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PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000 ha riordinato la normativa fiscale in materia di fondi pensione (D. Lgs. n. 124/1993) e di contratti di assicurazione (art. 13-bis del DPR n. 917/1986-TUIR ed art. 6 L. n. 482/1985)
Sotto il profilo fiscale viene creata una netta distinzione tra Settore PREVIDENZIALE e Settore ASSICURATIVO.

SETTORE PREVIDENZIALE

1° Pilastro
Assicurazione Obbligatoria INPS

2° Pilastro
Complementare Collettiva (fondi aperti o chiusi)

3° Pilastro
Complementare Individuale
Realizzabile anche con polizze assicurative a carattere pensionistico, con detraibilità del premio.
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

4° Pilastro
Polizza Assicurativa di Rendita
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

SETTORE ASSICURATIVO

Contratti puri
Polizze caso morte, invalidità > 5% da infortunio o malattia, non autosufficienza
Deducibilità sino al 19% del premio.
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

Contratti finanziari
Polizze caso vita
Nessuna deducibilità o detraibilità.
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%